DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2001,  n.447

 

Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali  e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso  privato. GU n. 300 del 28-12-2001- Suppl. Ordinario n.282 testo in  vigore dal 1-1-2002

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto  l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214,   recante  norme sulle concessioni di impianto e di esercizio distazioni  di radioamatore; Visto  il  testo  unico   delle  disposizioni legislative in materia postale,  di   bancoposta  e  delle  telecomunicazioni,  approvato  con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita' per   le  garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi di  telecomunicazioni e radiotelevisivo; Visto  l'articolo 20, commi  5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  recante  misure di  finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

sviluppo; Visto   il  regolamento  delle  radiocomunicazioni,  che   integra la costituzione   e  la  convenzione   dell'Unione  internazionale  delle telecomunicazioni    (UIT),  adottate  a  Kyoto  il  14 ottobre   1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 26; Visto   l'articolo  2,  comma  2,  della legge 8 marzo 1999, n. 50  - legge di semplificazione 1998; Visti   gli   articoli  32-bis  e  32-ter  del  decreto   legislativo 30 luglio   1999,   n.  300,   come  introdotti  dall'articolo  6   del decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto  il  decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato il piano   nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze,   pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta   Ufficiale  n. 65 del 18 marzo 2000; Visto l'articolo 17, comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata    la   necessita'   di   adeguare  gli   istituti  della concessione  e  dell'autorizzazione  ad  uso privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973  al nuovo regime delle

licenze   individuali  e   delle  autorizzazioni  generali  introdotto dall'articolo 20,  commi 4 e 5, della citata legge n. 448 del 1998; Sentito    il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste   e  delle

telecomunicazioni; Udito  il  parere   dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del

mercato prot. n.  12809 del 10 febbraio 2000; Udito  il parere dell'Autorita' per  le garanzie nelle comunicazioni prot. 6718/00/NA del 21 aprile  2000; Vista  la  nota  della  Commissione   europea n. 4735 del 5 dicembre 2000; Udito    il   parere  del  Consiglio  di  Stato   n.  105/2001,  reso nell'adunanza  della  sezione   consultiva  per gli atti normativi del 23 aprile 2001; Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella riunione del 14 settembre 2001; Sulla  proposta del  Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri  per   le  politiche  comunitarie, degli affari esteri,  della difesa,  della  giustizia,  delle attivita' produttive,  dell'interno, dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei  trasporti;

 

E m a n  a

il seguente  regolamento:

 

Art.  1. - Definizioni

 

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento  si intendono per:

a)  "servizio di  telecomunicazioni", un servizio la cui  fornitura consiste,    in    tutto    o   in   parte,   nella    trasmissione   e nell'instradamento  di  segnali   su  reti  di  telecomunicazioni, ivi compreso  qualunque  servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi,    esclusa   la   diffusione   circolare    dei  programmi radiofonici e televisivi;

b)  "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio  di telecomunicazioni  svolto  nell'interesse  proprio dal  titolare o dai contitolari  di  una  licenza   individuale  o  di  una  autorizzazione generale;

c)    "licenza   individuale",  un  provvedimento   rilasciato  dal Ministero  delle comunicazioni per lo svolgimento  di una attivita' di telecomunicazioni ad uso privato;

d)   "autorizzazione   generale",   un'autorizzazione  a  svolgere un'attivita' di telecomunicazioni ad  uso privato che si consegue:

1)   sulla  base  dell'istituto  del  silenzio-assenso   dopo  un predeterminato   periodo   di   tempo  dalla  produzione  di   apposita dichiarazione;

2) contestualmente  alla produzione della dichiarazione da parte del soggetto  interessato;

e)  "libero  uso",   la  facolta'  di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature   terminali  di  telecomunicazioni senza necessita' di licenza o di  autorizzazione.

 

 

 

 

 

Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato  redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,   ai  sensi dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle  disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,   sull'emanazione  dei decreti   del   Presidente   della    Repubblica   e    sulle pubblicazioni    ufficiali   della    Repubblica    italiana, approvato  con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica 28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare  la lettura   delle  disposizioni di legge alle quali e'  operato il   rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli atti legislativi  qui trascritti.

 

Note alle  premesse:

-   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare  le leggi e di emanare i decreti aventi valore  di legge e i  regolamenti.

- Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5  agosto 1966,   n.  1214,  reca:  "Nuove  norme sulle concessioni  di impianto e di  esercizio di stazioni di  radioamatori".

- Il  decreto  del Presidente della Repubblica 29  marzo 1973,   n.  156,  reca:  "Approvazione del testo unico  delle disposizioni  legislative in materia postale, di  bancoposta e di  telecomunicazioni".

- La  legge  31 luglio 1997, n. 249, reca:  "Istituzione dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e  norme sui sistemi  delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo".

- Il  testo  dell'art.  20,  commi  5  e 6, della  legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  recante:  "Misure   di finanza pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo   sviluppo"  e'  il seguente: "5. Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'art.  17, comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore della  presente legge,   sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni  ad uso  privato  attraverso l'introduzione degli istituti  della licenza   individuale, della autorizzazione generale e  della dichiarazione.

6.  Con  decreto  del Ministro delle comunicazioni  sono fissati   i   contributi   inerenti    alle   attivita'    di telecomunicazioni  ad  uso  privato  sulla base dei  criteri stabiliti  nei  commi  20  e 21 dell'art. 6 del decreto  del Presidente   della  Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,  in misura   comunque non inferiore a quella dovuta per il  1998, aumentata   di  una  percentuale pari al tasso di  inflazione programmato".

- La  legge  26 gennaio 1999, n. 26, reca: "Ratifica  ed esecuzione   degli  atti finali, con allegati adottati  dalla Conferenza   dei  plenipotenziari dell'Unione  internazionale delle    telecomunicazioni   (UIT),    tenutasi   a    Kyoto, 19 settembre-14  ottobre  1994".

- L'art.  2,  comma 2, della legge 8 marzo 1999, n.  50, recante:   "Delegificazione   e    testi   unici   di   norme concernenti   procedimenti   amministrativi    -   legge   di semplificazione  1998", e' il  seguente:

 "2. Dopo l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e' inserito il  seguente: "Art.  20-bis. - 1.  I  regolamenti  di  delegificazione possono  disciplinare  anche  i procedimenti  amministrativi che   prevedono  obblighi  la  cui   violazione   costituisce illecito   amministrativo   e    possono,   in   tale   caso, alternativamente:

a) eliminare  o  modificare  detti obblighi,  ritenuti superflui o  inadeguati alle esigenze di semplificazione  del procedimento;  detta  eliminazione  comporta   l'abrogazione della  corrispondente sanzione  amministrativa;

b) riprodurre  i  predetti obblighi; in tale  ipotesi, le sanzioni  amministrative previste dalle norme  legislative si   applicano  alle  violazioni  delle corrispondenti  norme delegificate,   secondo  apposite  disposizioni   di  rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.  ".

-  Il  testo degli articoli 32-bis e 32-ter del  decreto legislativo   30 luglio   1999,  n.  300,   come  introdotti dall'art.  6  del  decreto-legge  12 giugno   2001,  n. 217, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto  2001, n. 317, e' il  seguente: "Art.     32-bis (Istituzione      del    Ministero     e attribuzioni).

-  1.   E   istituito   il    Ministero  delle comunicazioni".

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i  compiti spettanti    allo    Stato     in    materia    di     poste, telecomunicazioni,    reti     multimediali,     informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva,  tecnologie innovative  applicate al settore delle comunicazioni,  ferme restando le  competenze in materia di stampa ed editoria  del Dipartimento   per   l'informazione    e   l'editoria   della Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri. Restano ferme  le competenze    dell'Autorita     per    le   garanzie    nelle comunicazioni".

"Art.   32-ter  (Aree  funzionali). - 1.  Il   Ministero svolge   in particolare le funzioni e i compiti di  spettanza statale  nelle seguenti aree  funzionali:

a) comunicazioni   e   tecnologie   dell'informazione: politiche  nel  settore  delle  comunicazioni,   adeguamento periodico  del servizio universale delle  telecomunicazioni; piano  nazionale di ripartizione delle frequenze e  relativo coordinamento   internazionale,  radiodiffusione   sonora  e

televisiva  e  telecomunicazioni,  con particolare  riguardo alla   concessione  del servizio pubblico radiotelevisivo  ed ai   rapporti  con  il  concessionario,  alla disciplina  del settore   delle   telecomunicazioni,    al   rilascio   delle concessioni,  delle  autorizzazioni  e  delle licenze,  alla verifica   degli obblighi di servizio universale nel  settore delle   telecomunicazioni,  alla  vigilanza sulla  osservanza delle    normative    di     settore   e   sulle    emissioni radioelettriche  ed  alla emanazione delle norme di  impiego dei   relativi  apparati,  alla  sorveglianza  sul   mercato; servizi   postali  e bancoposta, con particolare  riferimento alla   regolamentazione   del   settore,   ai  contratti   di programma   e  di  servizio  con  le  Poste  italiane,   alle concessioni   ed  autorizzazioni  nel  settore  dei   servizi postali,   alla emissione delle carte valori, alla  vigilanza sul   settore  e  sul  rispetto  degli  obblighi di  servizio universale;   produzioni   multimediali,    con  particolare riferimento  alle  iniziative  volte alla trasformazione  su supporti   innovativi  e  con  tecniche   interattive   delle produzioni   tradizionali,  ferme  restando  le   competenze dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle   comunicazioni; tecnologie  dell'informazione,  con particolare  riferimento alle   funzioni  di  normazione  tecnica,  standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel  settore, coordinamento  della  ricerca  applicata  per le  tecnologie innovative   nel  settore  delle   telecomunicazioni  e   per l'adozione e  l'implementazione dei nuovi  standard.".

-  Il  comma  2  dell'art.  17  della legge n.  400/1998 (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento  della Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che  con decreto    del    Presidente    della   Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,   sentito  il Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti  per la disciplina  delle  materie, non coperte da riserva  assoluta di legge  prevista dalla Costituzione, per le quali le  leggi della   Repubblica,  autorizzando l'esercizio della  potesta' regolamentare  del  Governo,  determinino le norme  generali regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione  delle norme   vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore  delle norme  regolamentari.

- Il   testo   dell'art.   20,  comma   4,  della   legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  recante:  "Misure   di finanza pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo   sviluppo"  e'  il seguente: "4.  I  commi  2, 3, 4 e 5 dell'art. 21 del decreto  del Presidente della  Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,  sono abrogati  e  sono annullati eventuali effetti intervenuti  in attuazione delle  disposizioni  predette.

5.  Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'art.  17, comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore della  presente legge,   sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni  ad uso  privato  attraverso l'introduzione degli istituti  della licenza   individuale, della autorizzazione generale e  della dichiarazione".

 

 

 

Art.  2. - Scopo ed ambito di applicazione

 

1. Il presente  capo:

a)  individua  i servizi ed i sistemi di  telecomunicazioni ad uso privato  da  assoggettare  a   licenza individuale o ad autorizzazione generale;    indica   altresi'   le  apparecchiature   terminali  ed  i dispositivi di libero uso;

b)  fissa  le  condizioni  per  le  licenze   individuali e per le autorizzazioni  generali  ai  fini   dell'installazione  di impianti e dell'esercizio di servizi di  telecomunicazioni;

c)  fissa  le   condizioni  per  l'adeguamento delle concessioni e delle  autorizzazioni ad uso privato gia' rilasciate alle disposizioni di cui alla  lettera b).       

 

 

 

Art. 3. - Amministrazioni dello  Stato, organismi militari ed internazionali

 

  1.  Restano   in  vigore le disposizioni dettate dagli articoli 184, commi   primo,  quarto  e  quinto,  e  316  del codice  postale e delle telecomunicazioni,   approvato    con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 marzo  1973, n. 156.

 

 

 

Note all'art.  3:

- Il  testo  degli  articoli 184, commi primo, quarto  e quinto  e   316 del codice postale e delle  telecomunicazioni approvato  con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica 29  marzo  1973,  n.  156  recante:  "Approvazione del  testo unico delle  disposizioni legislative in materia postale,  di bancoposta e di  telecomunicazioni" e' il  seguente: "Art.   184   (Impianti   di    telecomunicazioni   delle amministrazioni  dello Stato e di esercenti di mezzi  adibiti al   pubblico servizio di trasporto di persone o cose). -  Le amministrazioni    dello     Stato    possono     provvedere, nell'interesse   esclusivo   dei    propri   servizi,    alla costruzione     ed     all'esercizio    di    impianti     di telecomunicazioni,  previo  consenso   dell'amministrazione, alla  quale  spetta anche di autorizzare il collegamento  di tali   impianti  alla  rete  urbana od a quella  interurbana, alle  condizioni stabilite nel  regolamento.

(Omissis).

Il  consenso  dell'amministrazione non e' richiesto  per le   necessita'  di  ordine  militare,  salvo  nei   casi  di interconnessione  con  altre reti. a' necessario,  comunque, il  coordinamento tecnico con la stessa  amministrazione. La  norma  di  cui al precedente comma si applica  anche agli   Organismi  internazionali di cui lo Stato italiano  fa parte,   nonche' ai Paesi membri degli stessi organismi,  nei limiti   in  cui  un  accordo  di  Governo abbia previsto  la possibilita'   di  eseguire  ed  esercitare  nel   territorio italiano  impianti di  telecomunicazioni".

"Art.  316 (Stazioni ad uso delle amministrazioni  dello Stato).  -   Per   l'impianto   e  l'esercizio   di  stazioni radioelettriche  da parte delle amministrazioni dello  Stato il   consenso  di  cui  all'art.  184  e'   subordinato  alla accettazione  delle  caratteristiche tecniche stabilite  per l'impianto e delle  modalita' di svolgimento del traffico.".

 

Sezione 2

Categorie di  attivita' di telecomunicazioni ad uso  privato

 

 

 

Art.  4 - Licenza individuale

 

  1.  Una licenza individuale e' necessaria  nel caso di installazione di  una  o  piu' stazioni  radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti  di Terra e via  satellite richiedenti un'assegnazione di frequenza, con particolare  riferimento a:

    a)  sistemi:  fissi,   mobili  terrestri, mobili marittimi,  mobili

aeronautici;

    b) sistemi di radionavigazione e di  radiolocalizzazione;

    c) sistemi di ricerca  spaziale;

    d) sistemi di esplorazione della  Terra;

    e) sistemi di operazioni  spaziali;

    f) sistemi di frequenze campioni e segnali  orari;

    g) sistemi di ausilio alla  meteorologia;

    h) sistemi di  radioastronomia.

 

 

Art.  5. - Autorizzazione generale

 

  1. Un'autorizzazione generale e'  necessaria nel caso di:

a)  installazione o esercizio  di una rete di telecomunicazioni su supporto  fisico,  ad   onde  convogliate  e  con  sistemi  ottici,  ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera  a);

b)  installazione  o  esercizio di  sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo  collettivo:

1) senza protezione da disturbi  tra utenti delle stesse bande e con  protezione  da   interferenze  provocate  da  stazioni  di   altri servizi,  compatibilmente  con  gli  statuti dei  servizi previsti dal piano  nazionale  di  ripartizione   delle frequenze e dal regolamento delle    radiocomunicazioni;   in   particolare   appartengono  a  tale categoria  le  stazioni   di  radioamatore  nonche'  le stazioni e gli impianti di cui  all'articolo 41, comma 1;

2)  senza   alcuna  protezione,  mediante  dispositivi di  debole potenza,    compresi     quelli   rispondenti   alla    raccomandazione CEPT/ERC/REC  70-03. In particolare l'autorizzazione e'  richiesta nel caso:

2.1) di  installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT  o   UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera  a);

2.2)  di   installazione o esercizio di reti locali radiolan e hiperlan,  ad   eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera  b);

2.3)  di   installazione  o  esercizio  di  apparecchiature  in ausilio  al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli  addetti alla  sicurezza  ed  al  soccorso   sulle  strade,  alla vigilanza del traffico,  ai   trasporti  a  fune,  al  controllo delle foreste,  alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza  notturna;

2.4)  di   installazione  o  esercizio  di  apparecchiature  in ausilio  ad  imprese  industriali, commerciali, artigiane  ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di  radiodiffusione;

 2.5)   di  installazione  o  esercizio  di apparecchiature  per collegamenti  riguardanti  la  sicurezza  della vita  umana in mare, o comunque  l'emergenza,  fra piccole imbarcazioni e  stazioni collocate

presso  sedi  di  organizzazioni nautiche  nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa  nave;

2.6)  di   installazione  o  esercizio  di  apparecchiature  in ausilio alle attivita' sportive ed  agonistiche;

2.7)  di   installazione o esercizio di apparecchi per  ricerca persone;

2.8)   di  installazione  o  esercizio  di  apparecchiature  in ausilio  alle  attivita'  professionali   sanitarie  ed alle attivita' direttamente ad esse  collegate;

2.9)  di   installazione  o  esercizio  di apparecchiature  per comunicazioni  a  breve  distanza di tipo diverso da  quelle di cui ai numeri  da 2.1) a 2.8), comprese le comunicazioni in  "banda cittadina

- CB", sempre che per queste ultimme risultino  escluse la possibilita' di  chiamata  selettiva  e   l'adozione  di  congegni e sistemi atti a rendere non  intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto  di  effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o  comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori.

2.   Le  bande  di  frequenze  e  le  caratteristiche  tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo  20.

 

 

 

Note all'art.  5:

-   La   raccomandazione  CEPT/ERC/REC   70-03  concerne l'impiego di apparati a corto raggio, adottata a Tromso  nel 1997.        

 

 

 

 

 

Art.  6. - Libero uso

 

  1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano  frequenze di tipo   collettivo,   senza   alcuna  protezione,  per  collegamenti   a brevissima  distanza  con  apparati  a  corto  raggio, compresi quelli rispondenti  alla  raccomandazione   CEPT-ERC/REC  70-03, tra le quali rientrano in  particolare:

a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS  nell'ambito del fondo, ai sensi  dell'articolo  183,  comma  secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del  1973;

b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan  nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto  del Presidente della  Repubblica  n.  156  del   1973;  sono  disciplinate  ai  sensi dell'articolo   5  le  reti  hiperlan  operanti   obbligatoriamente  in ambienti chiusi o con vincoli  specifici;

c) sistemi per applicazioni in campo  ferroviario;

d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi  di allarme;

e) allarmi generici ed allarmi a fini  sociali;

f) telecomandi  dilettantistici;

g) applicazioni  induttive;

h)   radiomicrofoni    a   banda   stretta  e  radiomicrofoni   non professionali;

i) ausilii per  handicappati;

l) applicazioni medicali di debolissima  potenza;

m) applicazioni audio senza  fili;

n) apriporta;

o)  radiogiocattoli;

p) apparati per l'individuazione di  vittime da valanga;

q) apparati non destinati ad impieghi  specifici.

2. Sono altresi' di libero uso:

a)  i  collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e  con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 183,  comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del  1973;

b)   gli   apparati    radioelettrici  solo  riceventi,  anche   da satellite,  per i quali non sono previste assegnazione di frequenze  e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati  esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

3.  Le  bande  di  frequenze  e  le   caratteristiche tecniche delle

apparecchiature sono definite a norma  dell'articolo 20.

 

 

 

 

 

Note all'art.  6:

-  Per  la  raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 v.  nelle note all'art.  5.

 - L'art. 183, comma secondo, del decreto del  Presidente della   Repubblica   29 marzo   1973,    n.   156,   recante: "Approvazione    del   testo    unico   delle    disposizioni legislative   in   materia  postale,  di   bancoposta  e   di telecomunicazioni" e' il  seguente: "Tuttavia  e'  consentito  al privato di stabilire,  per suo    uso  esclusivo,  impianti  di  telecomunicazioni   per collegamenti a  filo nell'ambito del proprio fondo o di  piu' fondi    di   sua   proprieta',   purche'   contigui,  ovvero nell'ambito  dello  stesso edificio per collegare una  parte di   proprieta'  del  privato  con altra comune, purche'  non connessi   alle   reti  di   telecomunicazione  destinate   a pubblico  servizio.".

 

 

 

Sezione  3

Procedure

 

 

 

Art.  7. - Procedura di licenza individuale

 

  1.  Nel  caso   di  richiesta  di  una  licenza  individuale  di  cui all'articolo  4,  il  soggetto  interessato e' tenuto  a presentare al Ministero  delle  comunicazioni  una   domanda,  conforme  al  modello riportato   nell'allegato  A1,  contenente informazioni riguardanti  il richiedente  ed  una  dichiarazione di impegno ad osservare  specifici obblighi,  quali il pagamento del contributo annuo per  l'attivita' di vigilanza  e  controllo  ed  il   pagamento  del  contributo annuo per l'impiego  delle   frequenze  assegnate  ai  fini  dell'esercizio   del collegamento  nonche'  il  rispetto  delle   norme  di  sicurezza,  di protezione ambientale, di salute  della popolazione ed urbanistiche.

2.  Alla  domanda   di  cui  all'allegato  A1 deve essere acclusa  la documentazione seguente:

a) un progetto tecnico del  collegamento da realizzare, redatto in conformita'  alle   normative  tecniche  vigenti,  finalizzato  all'uso ottimale  delle  risorse  spettrali  con  particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza  massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di  ripetitori; il progetto e' elaborato   secondo  i   modelli  di  cui  agli  allegati  A2  ed   A3, sottoscritto  da soggetto abilitato. Tale progetto deve contenere  una descrizione  tecnica  particolareggiata  del   sistema  che si intende gestire. In particolare, esso deve  indicare:

1)  il  tipo,   l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni    radioelettriche,   tenendo   presente   che   per  stazione radioelettrica  si  intende  una   stazione  costituita  da uno o piu' trasmettitori  o   ricevitori  o  da  un  complesso di trasmettitori  e ricevitori   nonche'   dagli    apparecchi   accessori  necessari  pe effettuare un  servizio di radiocomunicazioni in un determinato  punto;

2)  le  frequenze,   comprese  nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende  gestire, di cui si propone l'utilizzazione;

3)  il  numero  delle  stazioni radioelettriche previste per  il collegamento;

b)  la  dichiarazione   sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato    D   per  i  soggetti  per  i  quali   va  acquisita  la documentazione  antimafia,  ai sensi  del decreto legislativo 8 agosto 1994,  n. 490, e del decreto del  Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

c)  l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo iniziale  a titolo    di   rimborso    delle   spese   riguardanti    l'istruttoria amministrativa.

3.  Il  Ministero   delle  comunicazioni,  entro  dieci  giorni   dal ricevimento   della   domanda,    comunica  l'avvio  del  procedimento istruttorio.

4.  Il Ministero delle comunicazioni rilascia la licenza individuale entro   quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in casi   particolari  e sulla base di adeguata motivazione da  comunicare all'interessato, entro centoventi giorni.

5.   Se  in  corso  d'esame la domanda risulta carente rispetto  agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui  agli allegati  al  presente  regolamento, il Ministero delle  comunicazioni richiede,  non  oltre  trenta  giorni   dal  ricevimento della domanda stessa,  le  integrazioni   necessarie  che  l'interessato e' tenuto a fornire entro trenta  giorni dalla richiesta.

6.  Il  Ministero  delle  comunicazioni, nei casi di cui al comma 5, rilascia la licenza entro  quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione   integrativa  richiesta ovvero entro centoventi giorni in casi  particolari; qualora la documentazione non sia presentata nei termini,   il Ministero comunica all'interessato l'archiviazione  della domanda.

7.  Ogni  variazione  degli   elementi  di  cui alla domanda ed alla relativa   documentazione, che si intenda apportare successivamente  al rilascio   della  licenza  individuale,   deve  essere  comunicata  al Ministero   il   quale,  entro  quarantacinque  giorni,  autorizza   la variazione o comunica all'interessato la necessita' di presentare  una nuova domanda di licenza.

8. L'installazione o l'esercizio di  una stazione radioelettrica non possono   avvenire    prima   del   rilascio  della  relativa   licenza individuale.

9.  Allo  scopo  di   garantire  una gestione efficace della risorsa spettrale,   dalla  licenza individuale non discende al titolare alcun diritto di uso  in esclusiva delle frequenze assegnate.

10.  Una  licenza  individuale non puo' essere ceduta a terzi, anche parzialmente  e   sotto qualsiasi forma, senza l'assenso del Ministero delle  comunicazioni.

 

 

 

Note all'art.  7:

- Il  decreto  legislativo 8 agosto 1994, n. 490,  reca: "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n.  47, in materia di  comunicazioni e certificazioni previste  dalla normativa  antimafia".

- Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3  giugno 1998,   n.  252,  reca:  "Regolamento  recante  norme per  la semplificazione dei  procedimenti relativi al rilascio  delle comunicazioni e  delle informazioni antimafia".

 

 

Art.  8. - Procedura di autorizzazione generale

 

1. Il soggetto che intende  conseguire unautorizzazione generale, e' tenuto  ad inviare al Ministero  delle comunicazioni una dichiarazione conforme  al  modello   riportato  nell'allegato  B1,  nel caso di  cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),   e  B2 per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero  1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.

2.    La   dichiarazione   contiene   le    informazioni  riguardanti l'interessato,  le   indicazioni  circa le caratteristiche dei sistemi radioelettrici   da  impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici   obblighi  quali  quello del pagamento del contributo  annuo per   l'attivita'   di    vigilanza   e   controllo   nonche'    quello dell'osservanza  delle  norme di sicurezza, di protezione  ambientale, di  salute della popolazione ed urbanistiche. Alla  dichiarazione deve essere allegata la documentazione  seguente:

a) il progetto tecnico del collegamento nel caso  di installazione ed  esercizio di una rete di telecomunicazioni su  supporto fisico, ad onde  convogliate  e  su  sistemi  ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;

b)   la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta'  conforme all'allegato   D   per  i   soggetti  per  i  quali  va  acquisita   la documentazione  antimafia,  ai sensi del decreto legislativo 8  agosto 1994,  n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3  giugno 1998, n. 252;

c) gli attestati dell'avvenuto  versamento del contributo a titolo di  rimborso  delle  spese  riguardanti l'istruttoria amministrativa e del  contributo  per  l'attivita' di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre  l'autorizzazione generale.

3. Per le stazioni radioelettriche a bordo  di navi e di aeromobili, l'interessato,  sulla  scorta del verbale  di collaudo della stazione, se  prescritto,  richiede al Ministero  delle comunicazioni la licenza di stazione; questa tiene luogo  dell'autorizzazione generale.

4.   Qualora    il   Ministero   non  comunichi   all'interessato  un provvedimento   negativo    entro  quattro  settimane  dalla  data   di ricezione  della  dichiarazione,  di cui al comma 1,  l'autorizzazione generale   si   intende    acquisita   sulla  base  dell'istituto   del silenzio-assenso.

5.  Se l'attivita' non puo' essere  avviata, a seguito di intervento del  Ministero  delle   comunicazioni,  l'interessato  ha  diritto  al rimborso  del contributo versato per verifiche e controlli.

6.  Nei casi di  cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), il  soggetto   e'  tenuto  ad  inviare una dichiarazione contenente  le informazioni  di  cui  al  modello   riportato  nell'allegato C, fermo restando  quanto previsto  dall'articolo 45. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le  disposizioni dettate dal comma 2, fatta eccezione  per  la   lettera a). La produzione della dichiarazione da' titolo  ad   avviare  contestualmente l'attivita' di telecomunicazioni oggetto della  dichiarazione stessa.

7.  Il titolare dell'autorizzazione  generale e' tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e  6.

8. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed  alla relativa documentazione deve essere comunicata al Ministero il  quale, entro  trenta  giorni, formula eventuali osservazioni e, se  del caso, comunica  all'interessato  la  necessita'   di  presentare  una  nuova dichiarazione.

9.   La  cessione  dell'autorizzazione  generale  e'   comunicata  al Ministero   delle    comunicazioni,   il   quale   formula    eventuali osservazioni entro trenta  giorni.

 

 

 

 

 

Note all'art.  8:

-  Per  il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,  e il   decreto  del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998, n. 252, v. nelle  note all'art. 7.

 

 

 

Sezione 4

Disposizioni comuni alle attivita' di telecomunicazioni ad  uso privato

 

 

 

 

Art.  9. - Validita'

 

1.  Le  licenze  individuali   e  le  autorizzazioni  generali hanno validita' non superiore  a dieci anni e sono rinnovabili.

2.  La  validita' delle  licenze individuali e' indicata nei singoli provvedimenti  dal Ministero  delle comunicazioni, tenendo anche conto dell'eventuale    richiesta  dell'interessato;  nel  provvedimento   e' stabilito  anche  il periodo entro il quale deve essere  presentata la domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della  scadenza.

3.  Per le autorizzazioni generali l'interessato puo'  fissare nella dichiarazione,  rispetto  a  quanto   previsto nel comma 1, un periodo inferiore,  fermo  restando che il  Ministero delle comunicazioni puo' intervenire  al  riguardo   in  sede  di istruttoria della pratica; il rinnovo  deve   essere  richiesto  con  sessanta  giorni  di   anticipo rispetto alla scadenza.

4.  La  scadenza della  validita' deve coincidere con il 31 dicembre dell'ultimo anno di  validita'.

5.  L'interessato  puo'  richiedere,   motivandolo,  il  rilascio di licenze  individuali   temporanee:  sono  tali  quelle  con   validita' inferiore   all'anno;   ugualmente   l'interessato  puo'  fissare  una validita'    temporanea,   inferiore   all'anno,  nella   dichiarazione finalizzata   al  conseguimento   delle  autorizzazioni  generali.  Le licenze  e le  autorizzazioni temporanee sono assoggettate a  specifici contributi.

 

 

 

Art.  10. - Domande e dichiarazioni

 

1.  Le  domande  di licenza  individuale e le dichiarazioni inerenti alle  autorizzazioni   generali possono essere consegnate direttamente all'ufficio   competente  ovvero trasmesse mediante invio raccomandato con avviso di  ricevimento.

2.  Fermo  restando  quanto   previsto  dall'articolo 8, comma 4, la dichiarazione,  di   cui  al  medesimo  articolo  8, tiene luogo della licenza  di stazione.

3.  Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di  cui al comma 1 sia  prodotta  da  piu' soggetti, deve essere  designato tra questi il rappresentante  abilitato  a tenere i  rapporti con il Ministero delle comunicazioni.

 

 

 

Art.  11. - Requisiti

 

1.  Le  licenze  individuali   e  le  autorizzazioni generali, salvo quanto previsto nelle sezioni  7u' e 8u', possono essere conseguite da cittadini  o da persone  giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo o di Stato  appartenente all'Organizzazione mondiale del  commercio  (OMC), a  condizione che, relativamente all'OMC, siano state  ratificate   le  inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui siano   intervenuti  accordi  di  reciprocita',  fermo restando  quanto disposto  dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25  luglio 1998, n. 286.

2.  Non  puo' conseguire il titolo  chi abbia riportato condanna per delitti  non  colposi  a pena  restrittiva superiore a due anni ovvero sia  stato  sottoposto a  misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei  provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di  riabilitazione.

 

 

 

 

Note all'art.  11:

- L'art.  2, comma 2, del decreto legislativo 25  luglio 1998,   n.  286,  recante:  "Testo  unico delle  disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme  sulla condizione dello  straniero" e' il  seguente:

"2.   Lo   straniero    regolarmente   soggiornante   nel territorio   dello  Stato gode dei diritti in materia  civile attribuiti  al cittadino italiano, salvo che le  convenzioni internazionali  in  vigore per l'Italia e il presente  testo unico   dispongano diversamente. Nei casi in cui il  presente testo   unico  o  le convenzioni internazionali prevedano  la condizione   di  reciprocita',  essa  e' accertata secondo  i criteri    e   le  modalita'  previste  dal   regolamento  di attuazione.".                  

 

 

 

 

Art.  12. - Obblighi

 

1.  Il titolare di licenza individuale e di  autorizzazione generale e'  tenuto, nel corso di validita' del titolo,  ad ottemperare a norme adottate  nell'interesse  della   collettivita'  o  per   l'adeguamento all'ordinamento    internazionale    con   specifico   riguardo    alla sostituzione  o  all'adattamento  delle   apparecchiature  nonche'  al cambio delle frequenze.

2.   Il   soggetto,   che  ha   titolo  ad  esplicare  attivita'   di telecomunicazioni   ad   uso  privato,   e'  tenuto  a  rispettare  le disposizioni   vigenti  in  materia  di  sicurezza,  di   salute  della popolazione,  di protezione ambientale, nonche' le  norme urbanistiche e  quelle  dettate  dai   regolamenti  comunali  in  tema  di   assetto territoriale.

3.   Ai   fini   dell'installazione  o  dell'esercizio  di   stazioni ricetrasmittenti  negli  aeroporti  civili   e  nelle  aree  adiacenti soggette alle relative servitu',  l'interessato e' tenuto ad acquisire preventivamente  il   benestare  di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione    civile   relativamente   agli    aspetti   di   sicurezza aeronautici.

 

 

 

Art.  13. - Sospensione - revoca - decadenza

 

1.  In  caso   di  inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento,   ivi  compreso  quello  del  versamento  dei  contributi, previa  diffida,  la  licenza individuale e  l'autorizzazione generale possono essere sospese fino a trenta  giorni.

2.  Si procede alla revoca allorquando, a seguito  dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli  obblighi.

3.  La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione e'  pronunciata quando   venga   meno    uno   dei  requisiti  previsti  dal   presente regolamento.

 

 

Art.  14. - Contributi

 

  1.  La  disciplina dei contributi inerenti  alle licenze individuali ed  alle  autorizzazioni generali e'  dettata dal decreto del Ministro delle  comunicazioni  di   cui  all'articolo  20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n.  448.

 

 

 

 

Note all'art.  14:

- Per l'art. 20, comma 6, della legge 23 dicembre  1998, n. 448, si veda  nelle note alle  premesse.

 

 

 

Art.  15. - Adeguamento

 

  1.  In  sede  di  prima   applicazione  del presente regolamento, le concessioni  e   le  autorizzazioni  in  atto  alla data di entrata  in vigore  del  regolamento  stesso  si   convertono  automaticamente  in licenza  individuale   ed  in autorizzazioni generali sulla base delle disposizioni recate  dagli articoli 4 e 5.

  2. Dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento cessano di  avere  validita'  le  concessioni  e le autorizzazioni concernenti l'utilizzo  di apparecchiature terminali  e di dispositivi per i quali l'articolo 6 prevede il libero uso.

   3.  Alla  data  di  entrata  in  vigore del  presente regolamento le licenze  individuali  e  le  autorizzazioni generali di cui al comma 1 acquisiscono  una   validita'  di  dieci  anni  a decorrere dalla  data originaria  della  concessione  o  della   autorizzazione  o da quella dell'ultimo  rinnovo:  ai   titolari  e' consentito di rinunciare alla licenza o all'autorizzazione  entro il 31 dicembre  2001.

 

 

Art.  16. - Verifiche e controlli

 

1.  Il titolare di licenza individuale  e di autorizzazione generale e'  tenuto  a  consentire   le  verifiche  ed  i  controlli   necessari all'accertamento  della  regolarita' dello svolgimento  della inerente attivita' di telecomunicazioni.

2.  I   competenti  uffici  del  Ministero delle comunicazioni  hanno facolta'  di  effettuare  detti  controlli e  verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i  funzionari.

3.  L'accertamento  delle  violazioni delle  disposizioni recate dal presente  regolamento  e'  svolto,  ferme restando le competenze degli organi  di  polizia,   dagli  uffici  periferici  del  Ministero  delle comunicazioni ai quali compete l'applicazione delle previste  sanzioni amministrative.

 

 

 

Art.  17. - Rinuncia

 

  1.  Gli  interessati possono rinunciare alla  licenza individuale ed alla  autorizzazione  generale  entro  il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente   dalla   durata  della  validita'  del  titolo.   La rinuncia  ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le  relative comunicazioni    possono    essere   consegnate   anche    direttamente all'ufficio competente del Ministero delle  comunicazioni.

 

 

Art.  18. - Requisiti delle apparecchiature

 

  1.  Le   apparecchiature  impiegate  per  le  attivita'  di cui  agli articoli  4,  5  e  6,  se  non   disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio  2001,  n.   269,  devono  essere rispondenti alle specifiche stabilite in  materia di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza elettrica   e  di  altri  requisiti essenziali nonche' alle  specifiche previste in materia di conformita'  tecnica.

 

 

 

Note all'art.  18:

- Il  decreto  legislativo 9 maggio 2001, n. 269,  reca: "Attuazione   della   direttiva  1999/5/CE   riguardante  le apparecchiature  radio,  le  apparecchiature   terminali  di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della  loro conformita'".

 

 

 

Art.  19. - Frequenze

 

  1.  L'utilizzazione delle frequenze deve  conformarsi alla normativa

in vigore nell'ordinamento  italiano.

 

 

Art.  20. - Bande collettive di frequenze

 

1.   Con   provvedimenti  del  Ministero  delle  comunicazioni   sono definite:

a)  le bande di frequenze di tipo  collettivo la cui utilizzazione e' prevista dagli articoli 5 e  6;

b)  le  interfacce radio delle  apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;

c)  le  caratteristiche  tecniche e le modalita' di  funzionamento delle   apparecchiature  indicate   negli  articoli  5  e  6,  se  non disciplinate  dalla direttiva 1999/5/CE;

d)   le   integrazioni  necessarie  per  adeguare  l'elenco   delle apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6.

 

 

 

 

Note all'art.  20:

- La  direttiva  1999/5/CE del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 9  marzo 1999, riguardante le  apparecchiature radio  e le apparecchiature terminali di telecomunicazione  e il   reciproco  riconoscimento  della  loro  conformita',  e' pubblicata in  G.U.C.E. n. L 091 del 7 aprile  1999.

 

 

 

Art. 21. - Collegamento alle  reti pubbliche e interconnessione

 

1. E consentito alle reti ed ai  sistemi di telecomunicazione ad uso privato,  previo   consenso  del  Ministero  delle  comunicazioni,   di collegarsi  alle  reti  pubbliche  di  telecomunicazioni per motivi di emergenza  e  per  il   conseguimento  delle  finalita'  proprie della relativa   licenza  e  delle  autorizzazioni  generali   nonche'  delle finalita'  ammesse  in caso di esercizio di  apparecchiature in libero uso.

  2. E consentita l'interconnessione  fra reti di telecomunicazione ad uso  privato per motivi di pubblica  utilita' inerenti alla sicurezza, alla  salvaguardia della vita umana ed  alla protezione dei beni e del territorio,  quali  i servizi di  elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti  fra loro collegati e le  attivita' di protezione civile e di difesa  dell'ambiente  e   del  territorio  nonche' la sicurezza della navigazione  in  ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono    valutate   dal  Ministero  delle  comunicazioni   al  quale  e' presentata  apposita  domanda   dalle  parti interessate corredata dal relativo progetto  tecnico.

 

 

 

Art.  22. - Sperimentazione

 

  1.  E consentita la sperimentazione di  sistemi e di apparecchiature di   radiocomunicazione,    previo  rilascio  di  licenza   individuale temporanea  o conseguimento di autorizzazione generale  temporanea. La licenza  e  l'autorizzazione  hanno   validita' massima di centottanta giorni,  rinnovabile  previa   ulteriore  domanda  o  dichiarazione al Ministero   delle  comunicazioni,  il  quale si riserva di valutare  le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti,  entro sessanta  giorni.

 

Art.  23. - Servizi via satellite

 

  1.  Il rilascio delle licenze  individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti i  servizi di rete ed i servizi di comunicazione  via  satellite   per  uso privato sono disciplinati dal presente  regolamento   sulla  scorta  delle  disposizioni dettate dal decreto   legislativo  11 febbraio  1997,  n.  55,  ed  in  particolare dall'articolo 11, comma  3.

 

 

 

 

Note all'art.  23:

- L'art.   11,   comma   3,   del   decreto   legislativo 11  febbraio   1997,   n.  55,  recante:   "Attuazione   della direttiva   94/46/CE  che modifica le direttive 88/301/CEE  e 90/388/CEE   nella  parte  relativa  alle  comunicazioni  via satellite" e'  il  seguente: "3.   a'   tenuto   a  richiedere   l'autorizzazione   al Ministero   delle  poste  e delle telecomunicazioni anche  il soggetto   che   intende   gestire  per   le  sue   esigenze, separatamente  o  congiuntamente, servizi di rete e  servizi di  comunicazione via satellite".

   

 

Sezione  5

Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche  richiedenti un'assegnazione di  frequenze

 

 

Art.  24. - Rilascio delle licenze individuali

 

1. Le licenze individuali sono  rilasciate fino ad esaurimento delle frequenze riservate.

2.   Nel  rilascio  delle  licenze individuali si ha riguardo in  via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.

3.  Il   rilascio  a  soggetti privati delle licenze individuali  per l'impianto  o l'esercizio di stazioni radioelettriche e' consentito  a sussidio di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole e  rientranti nel settore del  terziario.

 

Art.  25. - Stazione radioelettrica 

               

1. Ogni stazionione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di  esercizio, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni,  contenente gli elementi riguardanti la relativa licenza  individuale nonche' i dati significativi della stazione  stessa.

 

 

Art.  26. - Risorsa spettrale

 

1. Nel caso in cui la risorsa spettrale  assegnata risulti eccessivo rispetto  alle  esigenze   del  soggetto  interessato  ovvero  non  sia impiegata,  in  tutto  o  in parte, dal soggetto  stesso, il Ministero delle  comunicazioni,  previa   comunicazione  o  diffida,  provvede a modificare   la  licenza  individuale  e, se necessario, a revocare  la licenza stessa.

 

 

Art.  27. - Emittenza privata

 

  1.  Per  i  collegamenti in  diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti  temporanei, di cui  all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile  1998,  n.   122,  le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze   comprese  nelle  bande  destinate  allo  scopo   dal  piano nazionale di ripartizione delle  radiofrequenze.

 

 

 

 

 

Note all'art.  27:

- L'art.  1,  comma  8,  della legge 30 aprile 1998,  n. 122, recante:  "Differimento di termini previsti dalla  legge 31 luglio   1997,  n.  249,  relativi  all'Autorita'  per  le garanzie   nelle  comunicazioni, nonche' norme in materia  di programmazione  e di interruzioni pubblicitarie  televisive" e' il  seguente: "8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio  1997, n. 249, e'  sostituito dal  seguente: "17.  Le imprese di radiodiffusione sonora e  televisiva operanti  in  ambito locale e le imprese di  radiodiffusione sonora  operanti  in  ambito  nazionale  possono  effettuare collegamenti  in  diretta  sia attraverso ponti mobili,  sia attraverso   collegamenti temporanei funzionanti su base  non interferenziale  con altri utilizzatori dello spettro  radio, in    occasione   di   avvenimenti   di   cronaca,   politica, spettacolo,  cultura, sport e attualita'. Le stesse  imprese, durante   la   diffusione